Partecipare è un diritto!
25 novembre 2016
Fabbrica del Vapore via Procaccini, 4, Milano
Bambini e ragazzi della città hanno dato voce ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, portando le loro idee e le loro proposte all’interno di un incontro pubblico. L’iniziativa si inserisce nel progetto ConsigliaMI, finanziato con fondi Ex L. 285/97.
Per loro natura i Consigli di Municipio dei Ragazzi e delle Ragazze (CdMRR) affrontano tematiche collegate ai Diritti dei bambini e dei ragazzi a partire dal diritto alla partecipazione evidenziato come uno dei tre principi fondamentali della Convenzione ONU dei Diritti all’Infanzia e all’Adolescenza.
Il Convegno del 25 novembre ha promosso una conoscenza attenta dei contenuti espressi in alcuni articoli della Convenzione. Con l’aiuto degli operatori di Spaziopensiero, i bambini e i ragazzi si sono mossi tra dieci tavoli distinti, dando il loro personale contributo alla costruzione di una riflessione condivisa. In ogni postazione, sotto il relativo articolo della Convenzione, è stata proposta un’attività laboratoriale che ha consentito ai ragazzi di riflettere sul tema proposto. Ogni consigliere è stato invitato a concludere ogni sessione elaborando un proprio pensiero a commento del Diritto presentato.
I bambini hanno potuto soffermare la loro attenzione su dieci tra i numerosi diritti della Convenzione. Con l’aiuto degli operatori di Spaziopensiero, i bambini e i ragazzi si sono mossi tra dieci tavoli distinti, dando il loro personale contributo alla costruzione di una riflessione condivisa su ciascun tema.
In ciascuna postazione, sotto il relativo Articolo della Convenzione, è stata riportata un’idea di laboratorio che si completerà con l’apporto di ciascuno dei circa 400 Consiglieri.
Nella seconda parte della mattina, a partire dalle indicazioni più frequenti espresse dai ragazzi sui temi affrontati, si è tenuto un confronto e uno scambio con la Garante per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Dott.ssa Anna Maria Caruso.
Articolo 3
In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
Proposta laboratoriale: “Murales collettivo”
Articolo 12
Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
Proposta laboratoriale: “Mi piace…“
Articolo 13 + Articolo 17
Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.
Proposta laboratoriale: “Bambini giornalisti”
Articolo 15
Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente.
Proposta laboratoriale: “Mappatura geografica”
Articolo 18
• Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l’educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso, ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall’interesse preminente del fanciullo.
• Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell’esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.
• Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all’infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.
Proposta laboratoriale: “Cosa aiuterebbe mamma e papà?”
Articolo 23
• Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.
• Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali e incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo e alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.
• In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l’aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale, anche nell’ambito culturale e spirituale.
Proposta laboratoriale: “Alfabeto essenziale di Bruno Munari”
Articolo 28
Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all’educazione, e in particolare, al fine di garantire l’esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all’uguaglianza delle possibilità:
• rendono l’insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
• incoraggiano l’organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo, e adottano misure adeguate come la gratuità dell’insegnamento e l’offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
• garantiscono a tutti l’accesso all’insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
• fanno in modo che l’informazione e l’orientamento scolastico e professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo;
• adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.
Laboratorio: “I bambini devono poter andare a scuola”
Articolo 29
Gli Stati parti convengono che l’educazione del fanciullo deve avere come finalità:
• favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
• sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
• sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;
• preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone di origine autoctona;
• sviluppare nel fanciullo il rispetto dell’ambiente naturale.
Proposta laboratoriale: “Un’ora di lezione per…”
Articolo 30
Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.
Proposta laboratoriale: “Io sono tra i pochi che …”
Articolo 31
• Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
• Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l’organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.
Proposta laboratoriale: “Un momento per… giocare”

